Si informa che il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha fornito riscontro ad una specifica richiesta di chiarimento formulata da Confcooperative Agroalimentare e pesca in merito al credito d’imposta per l’acquisto di gasolio e benzina previsto dal decreto interministeriale MASAF-MEF 27 luglio 2026, prot. n. 365846.
Con la FAQ B.02 dei Chiarimenti applicativi al decreto (aggiornamento dell’11 settembre 2026), il Ministero ha chiarito che sono ammissibili le spese per il gasolio e la benzina destinati ai mezzi adibiti alla raccolta del latte presso i soci conferenti e ai macchinari di imbottigliamento presso le cantine sociali, in quanto attinenti a una fase della produzione agricola.
Considerato che tali spese sono sostenute dalla cooperativa e ad essa fatturate, e non al singolo socio conferente, e che il beneficio è commisurato alle spese sostenute dall’impresa richiedente e comprovato dalle fatture di acquisto ad essa intestate (art. 4, comma 3, lett. b), e comma 4, del decreto), Confcooperative ha rilevato che il chiarimento resterebbe privo di destinatari ove la cooperativa non fosse ricompresa nell’ambito soggettivo della misura, che l’art. 3, comma 1, del decreto riserva alle imprese agricole che siano agricoltori in attività ai sensi dell’art. 4 del DM 23 dicembre 2022, n. 660087.
Le cooperative agricole di raccolta, conferimento, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dei soci, tra cui le cantine sociali e le cooperative lattiero-casearie, sono imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135, terzo comma, del Codice civile, sono iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese e sono titolari di fascicolo aziendale, anche se di norma non sono percettrici di pagamenti diretti PAC. Confcooperative ha quindi chiesto di confermare che, interpretando l’art. 3, comma 1, del decreto conformemente alla norma primaria di riferimento, tali cooperative rientrano nell’ambito soggettivo della misura e che sono conseguentemente ammissibili le spese da esse sostenute per l’acquisto di gasolio e benzina destinati agli impieghi di cui all’art. 3, comma 3, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti previsti.
Il Ministero ha risposto quanto segue:
«Il decreto che regola l’agevolazione prevede, come primo requisito soggettivo di ammissione, che i beneficiari siano “agricoltori attivi”, ai sensi del decreto 23 dicembre 2022, n. 660087, che ha recepito il Reg. UE 2021/2115.
Il controllo sul possesso di tale requisito è effettuato da AGEA, sulla base dei dati presenti nel fascicolo elettronico aziendale del beneficiario, che devono rispettare quelli previsti dal decreto 23 dicembre 2022, n. 660087 (ad ogni modo si chiarisce che il percepimento, o meno, di pagamenti diretti PAC, in sé, è irrilevante).
Pertanto, qualora siano soddisfatti i requisiti soggettivi previsti per l’accesso all’agevolazione, sotto il profilo oggettivo le fattispecie indicate nella FAQ B.02 sono ammissibili all’agevolazione.».
Si ricorda che le domande vanno presentate sul portale SIAN entro il 30 settembre 2026.