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distillazione di crisi del vino rosso a denominazione

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Alcuni Stati membri hanno ottenuto dalla Commissione europea specifici regolamenti delegati che consentono loro di attivare la distillazione crisi dei vini a denominazione di origine rossi e rosati utilizzando fondi della riserva agricola, sulla base di quanto disposto dall’articolo 219 del regolamento (UE) 1308/2013.

 

La ratio dei provvedimenti adottati risiede nella particolare situazione che sta vivendo il settore vitivinicolo, fortemente influenzata da un calo dei consumi, dalla situazione geopolitica ed economica e dai cambiamenti climatici che incidono sulla produzione, principalmente dei vini rossi e rosati nonché sulle giacenze di prodotto e conseguente calo dei prezzi.

 

Ciò che è stato determinante ai fini della decisione della Commissione europea circa l’adozione dei citati regolamenti autorizzativi è la comprovata sofferenza del settore che fa registrare:

-        un calo nella certificazione dei vini a denominazione di origine o un loro declassamento nella misura di almeno il 20/25% rispetto alla media del quinquennio precedente;

-        una drastica riduzione dei prezzi di mercato quantificabile in almeno il 25/30% rispetto alla media dei cinque anni precedenti.

 

È, inoltre, necessario dimostrare che l’eliminazione di un determinato quantitativo di prodotto possa dare comprovato respiro al settore soprattutto se accompagnata da altre misure strategiche.

 

Le condizioni per poter usufruire del contributo sono, tra l’altro, che i pagamenti ai beneficiari per le operazioni di distillazione siano effettuati entro il 31 maggio 2027 e che l’alcol prodotto con la distillazione sia utilizzato esclusivamente a fini industriali, in particolare per la produzione di disinfettanti e farmaci, o a fini energetici.

 

Stante quanto sopra, si chiede ai destinatari della presente se, nell’ambito del proprio territorio, ci sia interesse all’attivazione della distillazione di crisi alle condizioni sopra riportate, soprattutto considerata la necessità che un eventuale prezzo stabilito non potrà essere quantificato in misura superiore al 65/70% del prezzo più basso registrato per la denominazione per la quale si chiede la distillazione.

 

Qualora ci sia interesse, si chiede di far pervenire, per ciascuna denominazione eventualmente coinvolta, una relazione contenente dati concreti (numeri e percentuali) relativamente a:

-        calo delle certificazioni e/o declassamenti effettuati

-        calo dei prezzi rispetto alle campagne precedenti

-        aumento delle giacenze

-        quantitativo orientativo di prodotto che si intende destinare alla distillazione.

 

Sarà cura della scrivente redigere una relazione cumulativa dei contributi trasmessi da presentare ai competenti uffici del Masaf al fine di consentire la presentazione di una richiesta di attivazione della riserva agricola per l’Italia per la distillazione di crisi di specifici vini rossi e rosati a denominazione di origine.

 

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