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Settore vitivinicolo - DDL “Coltiva Italia”: aggiornamenti

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In relazione all’argomento indicato in oggetto, si fa presente quanto segue.

 

In data 4 agosto u.s. è terminato l’iter di discussione alla Camera del Disegno di legge riportante “Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo”, cd “Coltiva Italia” che, relativamente al settore vino, ha riguardato, principalmente, gli aspetti legati ad alcune modifiche della Legge 238/2016.

 

Tra le disposizioni meritevoli di particolare attenzione si segnalano l’articolo 17 (Stabilimenti enologici che detengono alcol derivato dal processo di dealcolazione) e l’articolo 20 (Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, e al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42).

 

Nello specifico, all’articolo 17 del DDL si apporta una modifica all’articolo 15 della legge 238/2016, con l’aggiunta di un comma 1 bis per consentire la detenzione, negli stabilimenti enologici, di soluzioni idroalcoliche derivanti dal processo di dealcolazione totale o parziale dei vini, purché tali soluzioni circolino in un circuito “separato, chiuso e controllato”.

 

Tale disposizione assume particolare rilievo atteso che l’attuale normativa vieta la detenzione di sostanze alcoliche negli stessi stabilimenti enologici e nei locali ad essi annessi o intercomunicanti rendendo, di fatto, particolarmente complicata la produzione di vini dealcolati o parzialmente dealcolati; in questo modo viene incentivata la produzione di alcol derivato dal processo di dealcolazione.

 

Sempre in relazione all’articolo 17, non è stato accolto l’emendamento con il quale venivano estese alle indicazioni geografiche le disposizioni previste per le denominazioni d’origine in particolare relativamente alla possibilità per le Regioni di ridurre la resa massima di produzione,

 

su proposta dei Consorzi di tutela e sentite le Organizzazioni di produttori, per conseguire l'equilibrio di mercato.  Tale emendamento ha formato oggetto di un ordine del giorno approvato che potrebbe impegnare il Governo ad effettuare una nuova valutazione in merito.

 

All’articolo 18 sono apportate modifiche agli articoli 13, commi 3 e 5, all’articolo 57 comma 3, all’ articolo 73 comma 7 ed all’articolo 76 comma 9 della legge 238/2016 per adeguarli alle nuove disposizioni che non richiedono più l’obbligo di denaturazione delle fecce.

 

Altra disposizione rilevante si ritrova all’articolo 20, dove, ad eccezione di alcuni adeguamenti terminologici all’articolo 3 e 8 della legge 238/16, vengono apportate le seguenti modifiche:

 

-                All’articolo 31 (Specificazioni, menzioni, vitigni ed annata di produzione), comma 6, la descrizione della menzione “gran selezione” viene attribuita alla menzione “supremo” e viene aggiunto un comma 6 bis con la nuova descrizione di “gran selezione”, come menzione “riservata esclusivamente ai vini a denominazione di origine che rispondono alle caratteristiche di cui al comma 6 e i cui disciplinari ne hanno previsto e regolato l’utilizzo anteriormente al 1° gennaio 2026». Contestualmente, viene modificato il successivo comma 7 dell’articolo 31 nel quale viene precisato che “Le menzioni “gran selezione” e “supremo” non possono essere attribuite congiuntamente alla menzione “superiore” e “riserva”, fatta eccezione per le DOCG che contengono tali menzioni nel nome della denominazione

 

-                All’articolo 69, comma 5 della legge 238/2016, si consente di iscrivere a schedario le superfici discordanti a seguito dell’allineamento purché impiantate al 31 dicembre 2025. L’attuale formulazione del comma citato prevede che possano essere iscritte a schedario le superfici discordanti impiantate alla data di entrata in vigore della legge (12 gennaio 2017). Pertanto, si gode di un maggiore lasso di tempo in cui possono essere considerate le superfici che, pur essendo dichiarate, risultano presentare discordanze tra lo schedario alfanumerico e quello grafico. Resta invariata la percentuale di tolleranza attualmente fissata al 5% e non superiore a 0,5 ettari che alcuni emendamenti, presentati ma respinti, chiedevano di portare al 10%.

 

Il testo passerà ora al Senato per l’approvazione definitiva.

 

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