AGROALIMENTARE E PESCA
 

VINO

Settore vitivinicolo - Aggiornamento normativa - provvedimenti adottati ed in itinere

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In relazione all’argomento indicato in oggetto, si riporta, di seguito, una panoramica dei provvedimenti adottati a livello nazionale ed un aggiornamento delle discussioni in corso, sia a livello nazionale che comunitario, su provvedimenti in fase di adozione e sugli argomenti in discussione.

 

PROVVEDIMENTI NAZIONALI ADOTTATI

 

1)      Decreto ministeriale 23 luglio 2026 n. 362000 relativo a “Modifiche al decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 dicembre 2022, n. 649010, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.” Con tale provvedimento il decreto 19 dicembre 2022 viene adeguato a quanto stabilito dal regolamento UE 2026/471, cd pacchetto vino.

 

Nello specifico:

 

-          viene aggiunta la definizione di “periodo di commercializzazione”, che va dal 1° agosto al 31 luglio dell’anno successivo;

 

-          viene precisato che le autorizzazioni per nuovi impianti sono valide fino all’ultimo giorno della terza campagna di commercializzazione successiva a quella in cui sono state concesse. In precedenza, la norma prevedeva che le autorizzazioni avessero validità di tre anni dalla data del rilascio, con questa disposizione si attua una semplificazione amministrativa portando le autorizzazioni alla medesima scadenza, indipendentemente dal giorno del loro rilascio;

 

-          vengono previsti tre ulteriori commi con i quali si precisa la non applicabilità delle sanzioni, a determinate condizioni, per coloro i quali siano in possesso di un’autorizzazione di nuovo impianto valida rilasciata prima del 1° gennaio 2025 e non intendono utilizzarla. Contestualmente, viene riconosciuta al Ministero la facoltà di prorogare le medesime autorizzazioni di 12 mesi in caso di forza maggiore e circostanze eccezionali;

 

-          infine, viene fissata la scadenza delle autorizzazioni di reimpianto ad otto anni, in luogo dei precedenti tre. Ciò al fine di consentire ai produttori titolari delle stesse di avere più tempo per valutare sia le condizioni di mercato che quelle climatiche ai fini della scelta delle varietà da reimpiantare. Inoltre, se non intendono utilizzarle, non saranno soggetti a sanzioni.

 

2)      Decreto ministeriale 30 luglio 2026 n. 373978 relativo a “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli per i territori delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia.” Con tale provvedimento viene prorogata di 12 mesi la scadenza delle autorizzazioni di nuovo impianto rilasciate nelle Provincie di Udine e Gorizia nonché in specifici territori delle Regioni Sardegna e Sicilia. Tale decreto si è reso possibile a seguito dell’adozione del DM 9 marzo 2026 e del DM 27 maggio 2026 che hanno dichiarato l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi meteorologici verificatisi rispettivamente nelle due Provincie indicate ed in specifici territori delle due Regioni sopra dette. In virtù di questa disposizione, il termine di validità delle autorizzazioni di nuovo impianto che scadono entro la fine della campagna di commercializzazione 2025-2026, da utilizzare nel territorio delle provincie di Gorizia e Udine e negli specifici territori delle Regioni Sicilia e Sardegna è stabilito al 31 luglio 2027.

 

3)     DM 30 luglio 2026 n. 373982 recante “Disposizioni in materia di schedario viticolo e dichiarazioni obbligatorie a partire dalla campagna 2026/2027.” Con tale provvedimento si dispone di un maggior lasso di tempo per procedere con l’allineamento dello schedario vitivinicolo, il cui completamento dovrà avvenire entro il 31 luglio 2027, in luogo dell’attuale termine fissato al 31 luglio 2026. Inoltre, viene concesso ai produttori che accedono all’intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nella campagna 2027/2028 di avvalersi dello schedario alfanumerico, qualora lo schedario grafico non sia stato completato. Il funzionamento dello schedario grafico è un elemento imprescindibile per accedere a determinati interventi finanziati con i fondi comunitari. Consentire l’utilizzo dello schedario alfanumerico evita di penalizzare i produttori per ritardi non imputabili alla loro volontà.

 

PROVVEDIMENTI NAZIONALI IN DISCUSSIONE

 

1)      Enoturismo: L’articolo 5 del Regolamento UE 2026/471 introduce, tra gli interventi finanziabili con i fondi OCM, il turismo enologico, quale azione volta ad accrescere la reputazione dei vigneti intrapresa dalle organizzazioni riconosciute, dai Consorzi, da organizzazioni professionali e da altre organizzazioni e/o associazioni operanti nel settore vitivinicolo.

Per attuare tale disposizione è in fase di adozione un decreto ministeriale attualmente al vaglio della Conferenza Stato Regioni per l’acquisizione della prescritta intesa. Il testo riporta un elenco, non esaustivo, delle azioni che possono essere finanziate come ad esempio:

 

-          azioni promozionali o pubblicitarie che mettano in evidenza in particolare gli elevati standard dei prodotti ottenuti nelle regioni viticole, soprattutto per quanto riguarda la qualità, le tradizioni, la sicurezza alimentare o l'ambiente (pubblicità promozionali, escursioni ricreative tra i vigneti, visite alle cantine, presentazione dei vigneti, degli impianti, delle attrezzature, del metodo di produzione;

 

-          organizzazione di eventi, fiere o esposizioni volte alla promozione e/o pubblicità del turismo enologico nelle regioni di produzione.

 

L’elenco di cui sopra potrà essere successivamente integrato con circolare Agea adottata d’intesa con le Regioni.

Il contributo erogato è al massimo del 50% delle spese sostenute ed i progetti possono essere annuali o biennali. Considerato che si è in fase di definizione della nuova Pac e che la attuale è vigente fino alla campagna 2027, la dotazione unionale per il finanziamento dell’intervento è garantita fino all’esercizio finanziario 2027, cioè fino al 15 ottobre 2027, in attesa delle decisioni comunitarie in merito ad un possibile regolamento transitorio che consenta l’applicazione delle attuali disposizioni per un ulteriore periodo contestualmente alle regole della nuova Pac.

 

2)      Consorzi di tutela: il regolamento (UE) n. 2024/1143 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, prevede, agli articoli 32 e 33 rispettivamente i gruppi di produttori ed i gruppi di produttori riconosciuti dai singoli Stati membri quali soggetti idonei alla gestione delle IG. Per questo, è necessario introdurre norme relative sia alle modalità di predisposizione delle misure di regolazione dell’offerta, sia alle disposizioni relative alle buone pratiche di sostenibilità ambientale, sociale ed economica connesse alla produzione della IG, che la procedura per attivare la promozione del turismo collegato alla IG. Inoltre, è necessario disciplinare le modalità di riconoscimento e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Il testo è stato concordato con gli attori della filiera ed inviato al Masaf alla fine dello scorso mese di luglio per il prosieguo dell’iter di adozione che prevede, come sempre, un passaggio in conferenza Stato-Regioni per l’acquisizione dell’intesa.

 

 

RICHIESTE MODIFICA NORMATIVA COMUNITARIA VIGENTE

 

1)      Vini a bassa gradazione. Il mercato internazionale delle bevande a basso contenuto alcolico sta mostrando una tendenza di crescita sostenuta e ben consolidata rappresentando, quindi, un'opportunità strategica per i produttori di vino, poiché consentono di ampliare la gamma commerciale mantenendo al contempo un focus sulla qualità.

Nell’ambito della grande famiglia dei vini a bassa gradazione alcolica, sono stati recentemente riconosciuti e definiti i dealcolati (“alcohol-free”) e parzialmente dealcolati (“reduced alcohol”) che sono il risultato di trattamenti specifici effettuati per eliminare l’alcol dal prodotto finito. I vini a bassa gradazione alcolica, al contrario, sono ottenibili senza ricorrere al processo di dealcolazione, ma attraverso un processo mirato, sin dalla fase agronomica e di coltivazione del vigneto, volto a limitare l'accumulo di zuccheri attraverso scelte tecniche assunte a livello di vigneto.

Ai fini di una maggiore trasparenza nei confronti del consumatore, questi prodotti dovrebbero essere etichettati con una indicazione ad hoc, facoltativa, in linea con il quadro normativo europeo, che già prevede indicazioni opzionali che permettono ai produttori di evidenziare caratteristiche specifiche, senza imporre loro obblighi specifici. Lo scopo è, infatti, fornire uno strumento di comunicazione ai viticoltori che desiderano evidenziare una caratteristica enologica specifica del loro vino e permettere ai consumatori di riconoscerla facilmente. La proposta, quindi, è di modificare l’articolo 120 del reg 1308/2013 che riguarda le indicazioni facoltative per i prodotti della vite. Il primo paragrafo dell'articolo include l'elenco delle indicazioni facoltative che l'etichettatura e la presentazione possono riportare, come l'annata, il nome delle varietà di uva da vino e termini riferiti a determinati metodi di produzione. Si propone, quindi, di aggiungere un'altra lettera come segue:

(h) Per i vini con denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, qualora non sia stato applicato alcun trattamento di de-alcolizzazione secondo la Parte I, Sezione E dell’Allegato VIII, alla totalità o a parte del prodotto, può essere indicato il termine ‘a basso contenuto naturale di alcol’, se la gradazione alcolica effettiva del prodotto non supera l’8,5 % in volume a condizione che il vino derivi esclusivamente da uve raccolte nelle zone viticole A e B di cui all’Appendice I dell’Allegato VII, e non superi il 9 % in volume nelle altre zone viticole.

 

QUESTIONI APERTE

 

1)       Sono in corso discussioni in merito alla situazione di mercato ed alle misure da adottare per risollevare lo stesso, in considerazione del lamentato volume eccessivo di giacenze, dei prezzi in calo e della generale sofferenza del settore. Allo studio vi sono le seguenti possibili soluzioni, tenendo, però, ben presente come le realtà siano troppo diverse per trovare agevolmente una soluzione idonea per tutti e, soprattutto, che non vengano utilizzate, per finanziare eventuali interventi, risorse destinate alle misure del PSP, salvo che si trovi il modo di farvi confluire eventuali economie non impiegate:

 

-          attuare un blocco delle autorizzazioni di nuovo impianto per almeno tre anni. Questo, insieme all’allineamento dello schedario e la conseguente risoluzione delle superfici irregolari, sono interventi imprescindibili che devono assolutamente essere attuati. Oltretutto è a costo zero.

 

-          La riduzione delle rese non va attuata in misura generalizzata; alcuni Consorzi stanno attivando misure per regolare le rese per i vini a Denominazione di Origine e si auspica di incentivare maggiormente il ricorso a questa misura estendendola anche alle IG.

 

Inoltre, dove non vi sono Consorzi, è necessario coinvolgere la Regione ai fini di un’adeguata programmazione. Per i vini generici: non è pensabile un taglio lineare tout court, in quanto – come noto - in alcune zone tale produzione rappresenta l’unica fonte di reddito, non si riscontrano particolari problemi di giacenze e rappresenta filiere che hanno la capacità e di stare sul mercato, soprattutto grazie a processi di continua innovazione e diversificazione. Per procedere, invece, ad una riduzione mirata è necessario aprire un tavolo di confronto con le Regioni interessate dalle deroghe, e valutare i dati relativi alle produzioni, alle vendite, agli acquisti fuori zona ed alle giacenze degli ultimi 5 anni. Si dovrà, quindi, rivedere i criteri che hanno portato all’attuale elenco dei comuni in deroga.

 

-          L’ estirpazione è, in linea di principio, una misura che non piace ma va considerato di attivarla in zone dove la viticoltura è in stato di semi abbandono in quanto poco redditizia; alcune Regioni, poi, l’hanno chiesta quindi si deve superare la questione di principio ed accettare il ricorso a questa misura per accompagnare altre misure contingenti, da attuare in zone specifiche e ben individuate. 

 

-          La distillazione può servire a togliere dal mercato una certa produzione ma va assolutamente collegata ad altri interventi strutturali da realizzare nel lungo periodo in quanto da sola non è sufficiente a risolvere i problemi del settore. L’idea è di lasciare la valutazione sull’opportunità della sua attivazione e sul reperimento delle risorse alle singole Regioni interessate.

 

È in fase di definizione un documento unico di tutta la filiera riportante le richieste di attivazione degli interventi e le relative condizioni specifiche applicabili, per risolvere la crisi del settore.

 

2)       gestione dell’offerta: l’articolo 39 del TU sul vino (Legge 238/2026) stabilisce alcune previsioni, limitatamente ai vini a denominazione di origine, in merito alla possibilità di destinare l’esubero massimo di resa a riserva vendemmiale o alla riduzione della stessa per conseguire l’equilibrio di mercato. È una facoltà che viene concessa alle Regioni su proposta dei Consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali. Si ritiene che la disposizione potrebbe essere migliorata sia dotando le Regioni di un potere propositivo in caso di assenza dei Consorzi di tutela e sia, soprattutto, applicando le disposizioni in parola anche ai vini ad Indicazione geografica.

 

3)      Dolcificazione: è attualmente posto all’attenzione del Comitato nazionale dei vini Dop e Igp, istituito presso il Masaf, la proposta di estendere ai vini a denominazioni di origine, le norme relative alla dolcificazione previste per i vini a IG. Com’è noto, la dolcificazione consiste nell’aggiunta di mosto di uve, mosto di uve concentrato (MC) e/o di mosto di uve concentrato rettificato (MCR) al vino, a condizione che il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto trattato non subisca un incremento superiore a 4% vol. Relativamente ai vini a denominazione di origine, la normativa comunitaria (allegato I, Parte D del reg 2019/934 ) impone che la dolcificazione debba essere effettuata nella Regione in cui è stato elaborato il vino, o in una zona situata nelle immediate vicinanze, e che il mosto di uve e il mosto di uve concentrato impiegati nella dolcificazione provengano dalla stessa Regione in cui è stato ottenuto il vino. Questa limitazione prevista per i vini DOP di fatto impedisce la possibilità, ove prevista dai disciplinari, di imbottigliare il vino fuori dalla zona di produzione delle uve; la dolcificazione, infatti, deve essere effettuata nella fase dell’imbottigliamento per evitare che gli zuccheri aggiunti ( mosto di uve, MC e/o MCR) possano essere consumati da microorganismi (lieviti o batteri) ancora presenti nel vino e dare origine a processi indesiderati di rifermentazione e di alterazione del prodotto. Per questi motivi, si sta valutando la possibilità di chiedere al Masaf di presentare una proposta di emendamento dell’allegato I, parte D del Reg. (UE) 2019/934, per consentire la dolcificazione dei vini DOP fuori zona a condizione che tale attività:

 

-          sia monitorata mediante apposita comunicazione preventiva all’ICQRF in modo possa predisporre, se del caso, specifiche attività di controllo. Ciò, nonostante l’attuale quadro normativo non contempli un tale obbligo di informazione;

 

-          non generi la variazione del tipo di prodotto in relazione al tenore zuccherino residuo.

Al momento non vi è una unanime condivisione della proposta. Le discussioni in merito proseguiranno nel corso della prima riunione utile del Comitato vini Dop e Igp calendarizzata, presumibilmente, per il mese di settembre.

 

CRISI MEDIO ORIENTE

 

Nel corso del Comitato questioni orizzontali dello scorso 17 luglio è stato votato favorevolmente un progetto di regolamento di esecuzione con il quale la Commissione europea stanzia l’importo di 540 milioni di euro in favore degli agricoltori che hanno subito perdite economiche a causa della crisi del Golfo, dovute principalmente al conseguente aumento dei costi energetici e dei fertilizzanti. A tal fine, è stata predisposta una nota al Masaf con la quale sono stati evidenziati i settori che hanno subito e stanno subendo perdite notevoli conseguenti alla chiusura dello stretto di Hormuz ed alla generale crisi che coinvolge i principali Stati in Medio Oriente.

 

Per l’Italia sarebbero destinati 45.599.200 euro e nella nota è stato sottolineato come anche il settore vitivinicolo abbia subito e continui a subire perdite a causa della situazione geopolitica, quantificabili in un incremento dei costi operativi totali nell'ordine del 15%/25%. Nello specifico, è stato fatto presente quanto segue:

 

-    si è verificato un rincaro delle tariffe elettriche con aumenti del 15-20%, un fattore critico per la fase di trasformazione (in particolare per il controllo delle temperature durante la fermentazione e per la conservazione a freddo dei vini). Parallelamente, si registrano forti rincari per il gasolio agricolo, passato da 0,88 euro/litro nel mese di novembre 2025 a 1,48 euro/litro ad aprile 2026, indispensabile per la gestione dei vigneti e per le lavorazioni in campo, oltre all'aumento dei costi di concimi e prodotti fitosanitari, necessari per garantire la qualità della produzione;

 

-   il settore è fortemente penalizzato dai rincari dei materiali da confezionamento come, ad esempio, le etichette ed i contenitori in generale che sono aumentati del 20%; il costo del vetro per le bottiglie ha registrato un incremento del 35-40% e forti aumenti hanno interessato anche i tappi e i pallet in legno;

 

- si verificano ripercussioni indirette dovute anche alla rinuncia a importanti ordinativi da parte di aziende che, avendo come mercati di sbocco il Medio Oriente e l'Asia, hanno subito un blocco o una drastica riduzione delle vendite a causa dei rincari logistici.

 

Al momento non si è a conoscenza delle decisioni assunte dal Masaf in merito. Sembra, però, da quanto appreso per le vie brevi, che l’attenzione sia focalizzata sull’aumento del costo dei fertilizzanti e non anche dei costi energetici con conseguente preferenza per altri settori.

         

RIFORMA PAC

 

degli interventi dedicati. La revisione della PAC si inserisce in un contesto profondamente mutato rispetto all'attuale periodo di programmazione. La crescente instabilità geopolitica, gli effetti dei cambiamenti climatici, la volatilità dei mercati agricoli, l'aumento dei costi di produzione e le nuove esigenze in materia di sicurezza alimentare impongono una riflessione che non può limitarsi alla revisione degli strumenti esistenti, ma deve riaffermare il ruolo strategico della politica agricola quale pilastro dell'integrazione europea.

La riforma rappresenta inoltre un'occasione per valorizzare maggiormente il ruolo delle cooperative e delle Organizzazioni di Produttori, che costituiscono il principale strumento di aggregazione dell'offerta, concentrazione del valore, programmazione della produzione, gestione del rischio e diffusione dell'innovazione. Il rafforzamento delle filiere organizzate rappresenta una delle condizioni indispensabili per migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore, obiettivo più volte richiamato dalla Commissione stessa.

Alla luce di tali considerazioni, rispetto ai testi divulgati, sono state avanzate richieste in merito al mantenimento dell’attuale definizione di “agricoltore" in modo che continui a comprendere espressamente anche i gruppi di persone fisiche o giuridiche; all’ esclusione dall'applicazione delle disposizioni relative al Capping nei confronti delle cooperative di conduzione, delle stalle sociali e delle altre forme cooperative che associano piccoli agricoltori;

al mantenimento del sostegno accoppiato quale strumento straordinario di compensazione delle perdite nei casi in cui venga formalmente riconosciuto uno stato di crisi di mercato e sia accertata una significativa divergenza tra costi e ricavi medi di produzione; un deciso rafforzamento degli strumenti mutualistici e collettivi, ritenendo, altresì, essenziale che cooperative agricole,

Organizzazioni di Produttori e loro associazioni siano esplicitamente riconosciute quali beneficiarie alla gestione del rischio e che gli Stati membri possano prevedere intensità di aiuto maggiorate per le forme collettive di mutualizzazione.

Un ulteriore aspetto che merita attenzione è quello relativo al cofinanziamento nazionale che potrebbe comportare squilibri all’interno del territorio dell’Unione e disparità di trattamento degli operatori conseguenti alle disponibilità finanziarie di ciascuno Stato membro così come la previsione della “sicurezza alimentare” quale criterio di priorità nell’erogazione del sostegno decrescente al reddito, che potrebbe dare adito ad interpretazioni più ampie, con la conseguenza di additare, come non sicuri, alcuni alimenti, quali le carni rosse ed il vino, che potrebbero venir penalizzati e non ritenuti idonei ad essere supportati con fondi europei in quanto non  considerati sicuri e nutrienti.

 

RIFORMA OCM

 

Specificatamente per il settore vitivinicolo è stata evidenziata la necessità:

 

-          che rimanga in capo allo SM la possibilità di individuare i beneficiari e non legarli, in alcun modo, alla logica dei programmi operativi, come era stato ipotizzato in qualche emendamento proposto;

 

-          che sia lo Stato membro a decidere se attivare o meno gli interventi nel settore. prevedendo l’obbligatorietà degli stessi, stante l’importanza che il vino riveste a livello europeo;

 

-          di integrare la lista degli interventi con la promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi, intervento che nelle precedenti programmazioni ha dimostrato sia un grande seguito che risultati positivi in termini di aumento della conoscenza del prodotto comunitario nei mercati dei paesi terzi così come considerevoli aumenti nel volume delle vendite. Analogamente, è necessario integrare la lista degli interventi prevedendo azioni volte ad accrescere la reputazione dei vigneti dell’Unione promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione;

 

-          di precisare, relativamente alla “estirpazione permanente di vigneti produttivi”, che i produttori che hanno estirpato non possono chiedere autorizzazioni per nuovi impianti durante le dieci campagne successive e se in possesso di autorizzazioni valide, le stesse vengono revocate;

 

-          di prevedere un regime transitorio in modo da salvaguardare il principio del legittimo affidamento e assicurando continuità amministrativa agli investimenti già programmati.

 

 

La tempistica in merito alla definizione dei testi di riforma non è ancora certa. Qualora dovesse protrarsi in modo da non consentire l’applicazione delle nuove norme a decorrere dal 1° gennaio 2028, si può ipotizzare l’adozione di un regolamento transitorio, per consentire la continuità degli interventi.

 

Sarà cura della scrivente comunicare eventuali aggiornamenti sulle tematiche sopra riportate. 

 

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