Vi informiamo che il Ministero della Salute, con nota della Direzione generale dell’igiene e della sicurezza alimentare del 2 marzo u.s., ha fornito indicazioni operative in merito alla transizione dei numeri di stabilimento (EU Health Mark) per l’esportazione di carni e prodotti a base di carne verso il Canada.
Il provvedimento trae origine dagli accordi intercorsi tra le autorità italiane e la Canadian Food Inspection Agency (CFIA) e disciplina il passaggio del suffisso identificativo dei numeri di stabilimento da “CE” a “UE”, secondo modalità definite nell’istruzione operativa allegata.
In tale contesto, viene precisato che il processo di aggiornamento sarà gestito dal Ministero della Salute – DGISA Ufficio 9, che provvederà al coordinamento delle attività e alla comunicazione con le autorità canadesi, mentre le Regioni e le Autorità competenti locali saranno chiamate a garantire la corretta applicazione delle disposizioni, anche ai fini dell’emissione dei certificati sanitari per l’export.
Le modalità operative prevedono l’introduzione di una specifica data di riferimento (cosiddetta “data-trigger”), a partire dalla quale ciascuno stabilimento dovrà utilizzare esclusivamente il nuovo numero di stabilimento aggiornato nella lista di eleggibilità canadese. Prima di tale data continuerà ad applicarsi il numero attualmente in uso, mentre i certificati già emessi resteranno validi per un periodo transitorio limitato. Per i nuovi stabilimenti, invece, non è previsto alcun periodo transitorio e il numero assegnato dovrà essere utilizzato sin da subito.
Si evidenzia inoltre che, pur essendo prevista una certa flessibilità temporanea per quanto riguarda etichette, timbri e marchi, tale flessibilità non si applica ai certificati sanitari (OMIC), che dovranno riportare esclusivamente il numero di stabilimento conforme alla lista aggiornata. L’utilizzo di numerazioni non corrette potrà comportare il rifiuto delle spedizioni in ingresso in Canada e determinare conseguenze rilevanti, inclusa la sospensione dell’autorizzazione all’export in caso di reiterate non conformità.
La nota chiarisce inoltre che la transizione non comporterà costi aggiuntivi per gli operatori coinvolti. Parallelamente, al fine di garantire un allineamento puntuale e continuativo della lista degli stabilimenti autorizzati all’esportazione verso il Canada, è stato richiesto alle Regioni e alle Province autonome di procedere alla verifica dell’effettiva operatività degli stabilimenti attualmente inseriti in elenco, segnalando eventuali casi di mancata attività di export nell’ultimo biennio ai fini del relativo aggiornamento (delisting).
Alleghiamo alla presente circolare la nota ministeriale in commento con le istruzioni operative ad essa annesse, e vi invitiamo a darne diffusione agli operatori interessati al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni nell’ambito delle procedure di certificazione sanitaria per l’export verso il Canada.