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DM 381401 del 4 agosto 2026 – Disposizioni di attuazione dell’articolo 58 (1) lett. m) del regolamento (UE) 2021/2115 – Investimenti

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Con il decreto ministeriale indicato in oggetto, il Masaf dà attuazione, a decorrere dalla campagna 2026/2027, all’articolo 58, paragrafo 1, lettera m) del regolamento (UE) 2021/2115 che definisce l’intervento settoriale degli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali volti ad accrescere la sostenibilità della produzione vinicola.

 

Il decreto di cui trattasi si inserisce nel quadro normativo dell’OCM vitivinicola ed integra le possibilità di contribuzione unionale per gli investimenti, attualmente disciplinati dal DM 2 dicembre 2024.

 

Nello specifico, con il decreto in oggetto viene data la possibilità di presentare una domanda di aiuto per investimenti connessi all'obiettivo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, nonché al miglioramento della sostenibilità dei sistemi di produzione e alla riduzione dell'impatto ambientale del settore vitivinicolo dell'Unione.

 

Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli, singoli e associati, le cooperative agricole che conducono propri vigneti, le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola nonché le scuole pubbliche di vitivinicoltura che sono anche viticoltori, in regola con la normativa in materia di dichiarazioni e di potenziale viticolo.

 

La domanda è presentata entro il 30 marzo di ogni anno e, limitatamente all’annualità 2026/2027, entro il 30 novembre 2026; il contributo comunitario copre fino all’80% dei costi sostenuti per l’investimento. Si precisa che il finanziamento è garantito fino all’esercizio finanziario 2027, salva la possibilità dell’adozione di un regolamento transitorio da parte della Commissione europea che consenta la prosecuzione degli interventi nelle more dell’entrata in vigore della nuova OCM periodo di programmazione 2028/2034, attualmente in discussione.

 

Il decreto, che si riporta in allegato alla presente, contiene ulteriori disposizioni relative alle competenze delle regioni, al contenuto della domanda di aiuto, alla procedura di selezione, alla definizione del sostegno ed altre condizioni di ammissibilità e procedurali.

 

Nell’allegato II, sono riportati i criteri di priorità applicabili per definire la graduatoria delle domande ammissibili.

 

Ulteriori disposizioni saranno definite con successiva circolare emanata da Agea Coordinamento.

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